Chiamaci ora:
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano.
La giurisprudenza, infatti, tende a riconoscere la responsabilità dell’amministratore di fatto privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto svolta rispetto a quello meramente formale dell’investitura, essendosi orientata nel senso della estensibilità della disposizione di cui all’art. 2639 c.c. ai reati fallimentari.
L’amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicché è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto e, ove concorrano le condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili.
Sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell’amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali dell’attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell’amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti.
La valutazione di tali elementi deve essere effettuata in modo coordinato e sinergico, non potendosi valorizzare atomisticamente singole espressioni probatorie disancorate dal contesto della ricostruzione generale.
(Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17815 del 12 maggio 2025)

